Ultima modifica: 5 Febbraio 2022
Ultima modifica: 5 Febbraio 2022

Circolare n. 322 – Nuove procedure vigenti dal 5 febbraio 2022 per la gestione dei casi positivi “contatti stretti” SARS-COV-2 in ambito scolastico

Varese, 5 febbraio 2022

 
Allo Staff
Al DSGA
Al RSPP
Al RLS/RSU/Comitato anti-Covid-19
Al medico competente
Al personale docente e A.T.A.
Agli studenti e alle famiglie
Agli stakeholders

 

OGGETTO: Nuove procedure vigenti dal 5 febbraio 2022 per la gestione dei casi positivi “contatti stretti” SARS-COV-2 in ambito scolastico.
 



Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 5/2022, a decorrere dal giorno 5 febbraio 2022 e fino a nuova diversa disposizione, vigono le seguenti procedure per la gestione dei casi positivi “contatti stretti” SARS-COV-2 in ambito scolastico. Per chiarimenti, informazioni e segnalazione di criticità è possibile come di consueto rivolgersi ai referenti anti-Covid-19 proff.ri Vincenzo Clarà e Giuseppe D’Elia. 
 

Per gli studenti e le studentesse 

1) Con un caso di positività’ accertato tra gli alunni presenti in classe nelle 48 ore precedenti, l’attivita’ didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19 (c.d. caso indice).
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è più considerato il personale educativo e scolastico. 

2) Con due o più’ casi di positività’ accertati tra gli alunni presenti in classe nelle 48 ore precedenti:
– Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività’ didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
– Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività’ didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità’ genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
– Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, se l’accertamento del secondo caso di positivita’ si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente (c.d. caso indice). 
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è più considerato il personale educativo e scolastico. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza con due o più casi confermati di positività può’ essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
Per gli studenti non positivi alla malattia e con Bisogno Educativo Speciale continuano a vigere le disposizioni di cui alla circolare n. 304 del 22 gennaio 2022.

 
Per i lavoratori 

In condizioni ordinarie di “basso rischio” viene applicato il regime dell’auto-sorveglianza sanitaria per 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
I referenti anti-Covid-19 effettuano tempestivamente gli accertamenti relativi ai “contatti stretti” nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso di positività nella classe. 
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 in classe non è più considerato il personale educativo e scolastico.
 
 
 
REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA SANITARIA

1) Agli studenti e alle studentesse si applica il regime della auto-sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, se hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure hanno effettuato la dose di richiamo. Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-COV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19. 

2) Agli studenti e alle studentesse per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, non rientrando nei casi di cui al punto 1), si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giornila cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-COV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e’ subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo presso i centri abilitati.

3) Ai lavoratori della scuola si applica sempre il regime di auto-sorveglianza sanitaria.  Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5 dall’esposizione al primo caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-COV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19. 

Resta fermo per chiunque, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria simil-influenzale e/o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Marzagalli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93